A comunicare gli ospiti alla Questura è chi dà alloggio: il proprietario o chi gestisce l'appartamento per suo conto, anche per contratti di meno di 30 giorni. La comunicazione si fa sul portale Alloggiati Web entro 24 ore dall'arrivo, ed entro 6 ore se il soggiorno non supera le 24 ore. L'accesso al portale si chiede alla Questura.
Vale allo stesso modo a Milano e a Napoli, perché è una norma nazionale di pubblica sicurezza. Questo articolo è informazione generale con le norme in vigore alla data di verifica indicata sopra: non è consulenza legale o fiscale personalizzata. Per il tuo caso rivolgiti al commercialista o a un avvocato.
Ultima verifica dei contenuti: 6 ottobre 2026
Chi deve comunicare gli ospiti
L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) elenca i soggetti obbligati: i gestori di strutture ricettive, i proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere. Nel 2018 una norma di interpretazione ha chiarito che l'obbligo vale anche per i locatori e i sublocatori che affittano con contratti di durata inferiore a 30 giorni (D.L. 113/2018, art. 19-bis).
Lo stesso obbligo è richiamato dalla disciplina del CIN: chi propone o concede in locazione per finalità turistiche o come locazione breve deve osservare l'articolo 109 (D.L. 145/2023, art. 13-ter, comma 6). Nel testo dell'articolo 109 non c'è nessuna esenzione per chi riceve le prenotazioni da un portale: l'obbligo resta a carico di chi dà alloggio.
Il decreto del Ministero dell'Interno che regola la trasmissione parla di «gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati»: la comunicazione può quindi essere svolta da una persona incaricata, per esempio dal property manager. Resta però un adempimento che il proprietario deve sapere se è stato fatto: con la gestione chiavi in mano si concorda per iscritto chi lo svolge (vedi il mandato di gestione).
Entro quando e cosa si comunica
Il termine è di 24 ore dall'arrivo. Se il soggiorno non supera le 24 ore, la comunicazione va fatta entro 6 ore dall'arrivo: il limite è scritto nell'articolo 109, comma 3, nel testo modificato nel 2019, e nel decreto del 16 settembre 2021 che ha aggiornato il decreto ministeriale del 7 gennaio 2013.
I dati richiesti dall'allegato tecnico del decreto sono gli stessi per ogni ospite:
| Dato | Note |
|---|---|
| Data di arrivo e giorni di permanenza | Per ogni ospite |
| Cognome, nome, sesso | Come sul documento |
| Data e luogo di nascita | Comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero |
| Cittadinanza | |
| Tipo e numero del documento, luogo di rilascio | Richiesti per chi compila la scheda (capofamiglia o capogruppo compreso) |
Famiglie e gruppi
Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indica l'altro coniuge e i figli minorenni; per i gruppi guidati basta il capogruppo, che indica gli altri componenti. Per i componenti di famiglia o gruppo si inseriscono giorni di permanenza, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita e cittadinanza, senza i dati del documento.
Come si ottiene l'accesso ad Alloggiati Web
Il servizio è gratuito. Per usarlo si presenta domanda alla Questura della provincia in cui si trova l'immobile: la Questura abilita il richiedente e rilascia le credenziali. A Milano la Questura indica tra i documenti richiesti la copia dell'autorizzazione (SCIA o comunicazione al SUAP), un documento d'identità valido del titolare e la delega se a chiedere non è il titolare. A Napoli la Questura indica che la richiesta va presentata al Commissariato territorialmente competente. Procedure, moduli e canali cambiano da ufficio a ufficio: verifica sempre il sito della tua Questura.
Dopo ogni invio il portale rilascia una ricevuta digitale che vale come attestazione dell'avvenuto adempimento: il decreto prevede che sia scaricata e conservata per 5 anni. Se il portale non funziona, l'impedimento va comunicato subito alla Questura e la comunicazione si fa per fax o posta elettronica certificata.
Comunicare i dati non basta: l'identificazione dell'ospite
L'articolo 109 permette di dare alloggio solo a persone munite di carta d'identità o altro documento idoneo. Con la sentenza n. 5732 del 21 novembre 2025 il Consiglio di Stato ha chiarito che il gestore deve verificare di persona (de visu) la corrispondenza tra l'ospite e il documento, e che questa verifica può avvenire anche a distanza, con un videocollegamento in tempo reale. Conta per chi usa serrature smart e keybox: lo spieghiamo nell'articolo sul self check-in negli affitti brevi.
Cosa succede se non si comunica
L'articolo 109 non ha una sanzione propria e non rientra tra le violazioni con sanzione amministrativa elencate nell'articolo 17-bis del Testo unico: per le violazioni non altrimenti sanzionate l'articolo 17 prevede pene penali (arresto fino a tre mesi o ammenda). Per capire il rischio concreto di un caso specifico serve un avvocato; in generale, l'omissione ha rilievo penale e non solo amministrativo, ed è uno dei motivi per cui conviene non lasciarla a una prassi informale.
